Ordinanza n. 104/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo
comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio
1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 131-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio
1984, ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui
esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e
di nuovi mezzi di prova, così discriminando le parti di una
controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel
cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;
che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 65/1980) come rito
speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire
l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a
modello di perfezione cui l'altro - pena l'incostituzionalità - sia
tenuto ad adeguarsi, e viceversa;
che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di
jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova
ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata
dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle
controversie soggette a tale rito;
che, pertanto, è manifestamente da escludere qualsiasi
violazione del citato precetto costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte