Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1993

Altra decisione · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 274/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 gennaio

1987, n. 13 (Adeguamento e aggancio automatico degli assegni

accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle

Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello

Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai

corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di

guerra, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dalla Corte

dei Conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da

Barone Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Barone Giuseppe;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 (pervenuta a

questa Corte il 16 luglio 1992) la Corte dei conti, terza sezione

giurisdizionale, adita dal ricorso di Giuseppe Barone, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n. 13, nella

parte in cui limita il beneficio dell'adeguamento degli assegni

accessori dei grandi invalidi per servizio (nella stessa misura dei

corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi

invalidi di guerra) ai soli impiegati civili dello Stato, con

esclusione degli ex segretari comunali e provinciali, titolari di

pensioni a carico delle Casse di cui alla legge 29 aprile 1976, n.

177;

Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la

legge 8 agosto 1991, n. 274, ha introdotto nuove norme sulle procedure di liquidazione delle pensioni ed in particolare, all'art. 14,

comma 8, ha esteso ai titolari di pensioni privilegiate di prima

categoria a carico delle Casse degli istituti di previdenza gli

assegni accessori al trattamento stesso "con le modalità, misure e

decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13";

che sulla formulazione di tale disposizione v'è stato

significativo approfondimento in sede parlamentare, proprio al fine

di evitare disarmonie e discriminazioni a danno dei pensionati delle

Casse, tanto che l'originaria stesura della norma è stata modificata

per far decorrere gli adeguamenti predetti dal 1° luglio 1986

(Senato, Assemblea, seduta del 5 ottobre 1989);

che pertanto occorre disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché riesamini la controversia alla luce della

normativa sopravvenuta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, terza

sezione giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte