Ordinanza n. 104/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 10legge 19/1990
usata come parametro
citata
- art. 323Codice penale
- art. 9legge 19/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso
con ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal Consiglio comunale di Platì
nel procedimento amministrativo vertente tra il prefetto di Reggio
Calabria e Mittiga Francesco, sindaco di Platì, iscritta al n. 364
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Platì ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del
comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata
dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui
dispongono la sospensione "di diritto" dalle cariche elettive
nonostante il ricorso presentato innanzi alla Corte di cassazione
avverso la sentenza d'appello;
che lo stesso Consiglio comunale ha sollevato altresì, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 (recte: 9) della legge 7 febbraio 1990,
n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in
cui non estende agli amministratori pubblici eletti il principio
secondo cui è inammissibile la destituzione (o la sospensione) "di
diritto", così realizzando una disparità di trattamento non
giustificata fra amministratori e pubblici dipendenti;
che il Consiglio comunale afferma di aver ricevuto dal prefetto
di Reggio Calabria comunicazione della sentenza pronunciata dalla
Corte d'appello il 23 ottobre 1996, che condanna il sindaco per il
reato di cui all'art. 323 del codice penale, in tal modo facendo
venire in essere la condizione prevista dall'art. 15, comma 1,
lettera c), per la sospensione dalla carica elettiva;
che secondo il Consiglio comunale la nota prefettizia
richiederebbe un giudizio circa l'applicabilità alla fattispecie
della norma, anche alla luce dei principi costituzionali, e che da
tale controllo risulterebbe la sua illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che il Consiglio avrebbe quindi la legittimazione a sollevare la
questione, essendo investito, sia pure in via eccezionale, di
funzioni giudicanti.
Considerato che risulta evidente la carenza di legittimazione del
Consiglio comunale, il quale avrebbe dovuto limitarsi
all'accertamento della fattispecie e alla conseguente declaratoria
della sospensione dalla carica del Sindaco, e invece si è attribuito
un potere decisionale invocando per sé la qualità di organo
giudicante, che certamente non gli compete;
che la questione è dunque manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del
comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata
dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), e dell'art. 9 della
legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Consiglio comunale di Platì, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte