Ordinanza n. 1046/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 109Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.
- art. 13legge 853/1971
- art. 109legge 853/1971
- art. 109d.P.R. 1423/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. 30
giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come
integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n.
853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), promosso con
ordinanza emessa il 28 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Lucera sul ricorso proposto da C.I.S.A.P.I. contro
l'Ufficio del Registro di Lucera, iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 1986 la Commissione
tributaria di primo grado di Lucera ha sollevato, in riferimento
all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423, recante il "Testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno", come modificato dall'art. 13 della legge 6
ottobre 1971, n. 853, nella parte in cui, nel concedere agevolazioni
sulle imposte di registrazione e di trascrizione di atti di acquisto
di immobili destinati alla realizzazione di opere industriali nel
Mezzogiorno e nel disporre che le imposte siano dovute in misura
ordinaria qualora il fine dell'acquisto non sia raggiunto entro
cinque anni dall'atto, non prevede ipotesi di sospensione o
interruzione del "termine di decadenza" quando la mancata
realizzazione delle opere sia imputabile alla p.a. a titolo di factum
principis;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che - a prescindere da ogni riserva sulla pertinenza
del riferimento all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione e
l'ordinamento degli uffici pubblici, al fine di lamentare la mancata
previsione di cause di sospensione o di interruzione di un termine
dato per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico cui è
subordinato un beneficio nei confronti dell'erario statale, anche se
la mancata realizzazione sia imputabile ad una disfunzione
amministrativa (nella specie di organi regionali) - in ogni caso il
precetto costituzionale invocato non impone al legislatore di
sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e
indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della
incentivazione delle attività economiche;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523
(Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art.
13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per
il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1046 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte