Ordinanza n. 105/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1971 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 4/1929
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza
emessa il 14 ottobre 1970 dal tribunale di Terni nel procedimento
penale a carico di Franchi Aldo e Franchi Fedele, iscritta al n. 392
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza 14 ottobre 1970,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla violazione
delle leggi finanziarie), in riferimento all'art. 25 della
Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, il principio per cui "nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.)
sarebbe leso dalla norma denunciata in quanto essa stabilisce che il
giudice competente a giudicare delle infrazioni alle leggi finanziarie
"è il giudice del luogo ove il reato è stato accertato", luogo che
"può essere diverso da quello del commesso reato";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, secondo una giurisprudenza costante di questa
Corte, giudice naturale è il giudice "precostituito per legge", cioè
istituito in base a criteri generali fissati in anticipo (da ultimo
sentenza n. 146 del 1969);
che la norma denunciata, con rispetto e applicazione di tale
principio, precostituisce il giudice competente per territorio a
conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre
quello del luogo ove il reato è accertato e non quello dove è
commesso;
che pertanto la questione risulta ictu oculi manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7
gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte