Ordinanza n. 105/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.dl.
20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal
tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico
di Zappalà Giuseppe ed altro, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177
dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 (ma pervenuta a
questa Corte il 10 gennaio 1983) il tribunale per i minorenni di
Catania ha deferito la questione di legittimità costituzionale,
innanzi a lui sollevata dal Pubblico Ministero, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito
con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
che in proposito il giudice a quo - premesso che detta norma ha
attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i
procedimenti penali per reati commessi dai minon degli anni diciotto,
prevedendo peraltro, al comma secondo, che la disposizione non sia
applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiorenni - ha
ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1972, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma medesima "nella
parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i
minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni
diciotto siano coimputati dello stesso reato";
che in conseguenza - si rileva nell'ordinanza di rimessione - ne
discende "la necessità di due distinti giudizi, affidati a due diversi
organi giudiziari, nel caso, in pratica assai frequente, di un
minorenne autore di diversi reati fra loro connessi, alcuni dei quali
perpetrati da solo e in concorso con minorenni ed altri perpetrati in
concorso con maggiorenni". come nella fattispecie all'esame del giudice
a quo;
che lo stesso giudice ha, pertanto, ravvisato la non manifesta
infondatezza della questione, per disparità di trattamento, nel
riflesso che la denunciata norma, nei processi penali con coimputati
minorenni e maggiorenni, non consente che il giudice ordinario giudichi
il minore (oltre che nell'ipotesi di concorso con maggiorenni nello
stesso reato) anche per i reati connessi a quelli per cui vi è
coimputazione con maggiorenni, né, per altro verso, consente che il
tribunale per i minorenni giudichi il minore (oltre che per i reati
connessi a quelli per cui vi è coimputazione con maggiorenni) anche
nell'ipotesi in cui egli sia coimputato con maggiorenni per concorso
nello stesso reato;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 222 del 1983, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9,
appunto "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con
maggiorenni per concorso nello stesso reato";
che per effetto della richiamata pronuncia non risulta più
sussistere, né sotto l'uno né sotto l'altro dei dedotti profili, la
disparità di trattamento posta a base della sollevata questione, della
quale va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal tribunale
per i minorenni di Catania (n. 27 del R.O. 1983), dell'art. 9 del
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27
maggio 1935, n. 835, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte
in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i
procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per
concorso nello stesso reato", è stata già dichiarata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 222 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte