Ordinanza n. 105/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Udine il 15 febbraio
1984, dal Pretore di Dolo il 15 novembre 1984, dal Pretore di
Moncalieri il 5 novembre 1984, dal Pretore di La Spezia il 30 aprile
1985, dalla Corte di Cassazione il 19 febbraio 1985, dal Tribunale di
Pesaro il 19 marzo 1985, dalla Corte di Cassazione il 22 febbraio 1985,
dal Pretore di Chioggia il 28 maggio 1985, dal Tribunale di La Spezia
il 7 maggio 1985, dal Pretore di Pergine Valsugana il 30 giugno 1984 e
rispettivamente iscritte ai nn. 50, 64, 161, 384, 495, 500, 518, 521,
522, 588 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 137 bis, 155 bis, 137 bis, 250 bis, 285
bis, 291 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ord. 15 febbraio 1984 (n.
50/85 reg. ord.), il Pretore di Dolo, con ord. 15 novembre 1984 (n.
64/85 reg. ord.), il Pretore di Moncalieri, con ord. 5 novembre 1984
(n. 161/85 reg. ord.), il Pretore di La Spezia con ord. 30 aprile 1985
(n. 384/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ord. 19 febbraio 1985
(n. 495/85 reg. ord.), il Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985
(n. 500/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio
1985 (n. 518/85 reg. ord.), il Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio
1985 (n. 521/85 reg. ord.), il Tribunale di La Spezia con ord. 7 maggio
1985 (n. 522/85 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana, con ord.
30 giugno 1984 (n. 588/85 reg. ord.), sollevano questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n.
689, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono
la sostituibilità della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria,
che, tutte le ordinanze sono state notificate, comunicate e
ritualmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
che soltanto nei giudizi concernenti le questioni sollevate dal
Tribunale di Udine e dai Pretori di Moncalieri, La Spezia e Pergine
Valsugana (nn. 50, 161, 384 e 588/85 reg. ord.) è intervenuto innanzi
a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto per tutte
le questioni dichiarazione di manifesta inammissibilità,
considerato che, tutte le ordinanze sollevano la medesima questione
riferita allo stesso parametro costituzionale, in guisa che i giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza,
che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza
12-17 dicembre 1985, n. 350, che ne ha dichiarato la inammissibilità,
e che le attuali ordinanze di rimessione non hanno prospettato profili
nuovi, tali da indurre la Corte ad allontanarsi da quel primo giudizio,
che pertanto va dichiarata ora la manifesta inammissibilità delle
questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Tribunale di Udine con
ord. 15 febbraio 1984 (n. 50/85 reg. ord.), dal Pretore di Dolo, con
ord. 15 novembre 1984 (n. 64/85 reg. ord.), dal Pretore di Moncalieri,
con ord. 5 novembre 1984 (n. 161/85 reg. ord.), dal Pretore di La
Spezia, con ord. 30 aprile 1985 (n. 384/85 reg. ord.), dalla Corte di
Cassazione, con ord. 19 febbraio 1985 (n. 495/85 reg. ord.), dal
Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985 (n. 500/85 reg. ord.),
dalla Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio 1985 (n. 518/85 reg.
ord.), dal Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio 1985 (n. 521/85 reg.
ord.), dal Tribunale di La Spezia, con ord. 7 maggio 1985 (n. 522/85
reg. ord.), dal Pretore di Pergine Valsugana, con ord. 30 giugno 1984
(n. 588/85 reg. ord.), con riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte