Ordinanza n. 105/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 333/1992
- art. 7legge 359/1992
- art. 7legge 438/1992
usata come parametro
citata
- art. 202Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 12Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 2d.l. 333/1992
- art. 4legge 681/1982
- art. 7legge 384/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto
comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per
il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8
agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo
comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 dal
Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige sul
ricorso proposto da Chiaro Pietro ed altri contro il Ministero di
grazia e giustizia, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni
magistrati ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad
essi spettanti, al fine di ottenere un livello stipendiale allineato
a quello del collega Antonio Francesco Esposito, di minore anzianità
dei ricorrenti, che gode fin dal 1990 di un trattamento economico
più favorevole, ai sensi dell'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, nonché dell'art. 12 del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1079, avendo egli in precedenza prestato servizio alle dipendenze del
Senato della Repubblica, in qualità di referendario parlamentare, il
Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, con
ordinanza dell'11 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così
come interpretato dall'art. 7, settimo comma, della legge 14 novembre
1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384;
che il giudice a quo nell'ordinanza osserva che in base all'art.
2, quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante "Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica" è stata prevista l'abrogazione
immediata di talune norme, ed in particolare del "secondo periodo del
terzo comma, dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681", che fissava per la prima volta - con specifico riferimento al
personale militare - il principio dell'allineamento stipendiale, poi
esteso ad altre categorie di dipendenti pubblici, e che con l'art. 7
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge
14 novembre 1992, n. 438, recante "Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali" è stata dettata una disposizione secondo cui la norma di
cui sopra va interpretata "nel senso che dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati
provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti
anteriori all'11 luglio 1992";
che secondo il collegio remittente tali nuove disposizioni, che
si applicano anche al personale di magistratura, hanno carattere
retroattivo e soppressivo di situazioni soggettive già maturate e
comportano pertanto una ingiustificata disparità di trattamento tra
dipendenti pubblici in analoghe situazioni, in violazione dell'art. 3
della Costituzione, e che, sempre ad avviso del giudice a quo, una
tale situazione di sperequazione potrebbe altresì riverberarsi
negativamente sulla stessa efficienza dell'amministrazione, poiché
il pubblico dipendente "non allineato" vedrebbe conservato un
maggiore trattamento economico a favore di colleghi casualmente già
raggiunti da provvedimenti di allineamento, e ciò non potrebbe che
influire negativamente sul rendimento dei primi, con conseguente
violazione del principio di buon andamento, oltre che di
imparzialità, sancito dall'art. 97 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che con la sentenza n. 6 del 1994 questa Corte ha già
dichiarato infondata identica questione di legittimità
costituzionale sul rilievo che la soppressione con efficacia
retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è stata
determinata dalla irrazionalità e dalle diseguaglianze che si sono
andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale istituto;
che, sempre con la sentenza n. 6 del 1994, la Corte ha affermato
che - nella particolarità della situazione che il legislatore si è
trovato a dovere affrontare per la necessità di evitare gravi
sperequazioni - non può assumere rilievo il richiamo al principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che risulterebbe
violato a causa della disparità tra coloro che hanno potuto già
acquisire l'allineamento e coloro che non possono ottenere tale
vantaggio, pur trovandosi in posizione identica ai primi, dal momento
che la richiamata disparità "non potrebbe giustificare la
sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto
espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua
intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava
determinando";
che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio propone,
senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di
costituzionalità dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
così come interpretato dall'art. 7, settimo comma della legge 14
novembre 1992, n. 438, già ritenuta infondata da questa Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come
interpretato dall'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte