Ordinanza n. 105/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 146/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal pretore di Trento nel
procedimento penale a carico di Federspiel Franz e altri, iscritta al
n. 433 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale prossimo alla
prescrizione del reato (prevista per il marzo 1998) i difensori degli
imputati aderivano all'astensione collettiva proclamata dall'Unione
nazionale delle camere penali;
che, con separata ordinanza dibattimentale, il pretore di Trento
rinviava il processo e sollevava, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della
legge), nella parte in cui "non prevede, in caso di astensione
collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori,
l'obbligo di assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima
prescrizione del reato e in caso di intervenuta costituzione in
giudizio della parte civile";
che il giudice a quo sostiene di avere presente la sentenza n.
171 del 1996 con la quale questa Corte ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge
n. 146 del 1990, nella parte in cui non contempla, nel caso di
astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e
procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un
ragionevole limite temporale senza prevedere gli strumenti idonei a
individuare (e ad assicurare) le prestazioni essenziali, nonché le
procedure e le misure conseguenziali alla inosservanza;
che, tuttavia, egli sarebbe tenuto a sollecitare un nuovo
scrutinio di costituzionalità sulla norma, perché il legislatore
non ha ancora introdotto un meccanismo che assicuri le prestazioni
necessarie;
che, secondo il rimettente, le libertà riservate a singoli e a
gruppi non possono compromettere, con la paralisi della
giurisdizione, i beni primari della convivenza civile e che,
pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
testimonierebbe la incapacità dello Stato a rendere giustizia;
che vi sarebbe lesione, altresì, dell'art. 24 della Costituzione
non garantendosi alla parte civile, costituita nel giudizio penale,
la tutela del proprio diritto costituzionalmente protetto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione, finalizzata alla
pronuncia d'una sentenza additiva che disciplini compiutamente
procedure (e misure) tali da garantire le prestazioni essenziali,
sarebbe inammissibile, trattandosi di materia rimessa alla
discrezionalità del legislatore;
che, essendo la questione già definita nel precedente giudizio
di costituzionalità, debbono ritenersi comprese, tra le prestazioni
essenziali, quelle atte a evitare la prossima prescrizione;
che, a tal fine, sembrerebbe utile un richiamo all'art. 240-bis
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in
modo da consentire la non operatività della sospensione feriale dei
termini processuali anche nei procedimenti penali, qualora sia
prossima la prescrizione del reato;
che, in ogni caso, la norma non recherebbe lesione, determinante,
alle facoltà defensionali della parte civile, la quale potrebbe
ottenere, così, piena tutela in sede civile.
Considerato che ritorna all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12
giugno 1990, n. 146, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
"nella parte in cui non prevede, in caso di astensione collettiva
dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori, l'obbligo di
assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima prescrizione
del reato e in caso di intervenuta costituzione in giudizio della
parte civile";
che l'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 è stato
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.
171 del 1996;
che la citata sentenza e le successive ordinanze nn. 318 e 273
del 1996 hanno chiarito come la libertà dei professionisti non sia
assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in
conflitto, sì da far recedere - se del caso - quella libertà a
fronte di altri valori costituzionalmente rilevanti;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di
garanzia dell'attuazione della legge) sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte