Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 6

febbraio 1997 dalla Corte d'appello di Torino, iscritte ai nn. 372 e

373 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, nel corso di un

procedimento di ricusazione, con ordinanza in data 6 febbraio 1997 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità per il giudice del dibattimento che abbia

pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un

concorrente in reato a concorso necessario di giudicare gli altri

coimputati del medesimo reato";

che con altra ordinanza in pari data di identico contenuto la

stessa Corte d'appello di Torino, nel corso di altro procedimento di

ricusazione, ha sollevato la medesima questione;

che le due ordinanze non indicano il parametro sul quale la

disposizione censurata andrebbe scrutinata, ma si limitano a

richiamare la sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, nella

parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso

a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri

soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque

valutata;

che il giudice a quo riferisce di dover decidere in ordine a

dichiarazioni di ricusazione motivate sull'assunto di una situazione

di incompatibilità dei componenti il collegio della prima sezione

del Tribunale di Torino, avendo essi concorso a pronunciare sentenze

di applicazione della pena su richiesta nei confronti di altri

concorrenti necessari nel medesimo reato;

che, ad avviso del remittente, la già intervenuta applicazione

della pena su richiesta a carico di alcuni soltanto dei concorrenti

comporterebbe per quel collegio, chiamato a giudicare i ricusanti,

una doppia valutazione di merito, sicché non apparrebbe

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, poiché la

specifica ipotesi di applicazione della pena su richiesta nei

confronti di un concorrente necessario non sarebbe stata oggetto di

esame nella citata sentenza n. 371 del 1996.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima

disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che

abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti

di concorrente in reato a concorso necessario, a giudicare gli altri

concorrenti nel medesimo reato non patteggianti;

che il remittente, pur senza indicare alcun parametro né i

principi costituzionali che si assumono violati, richiama la sentenza

n. 371 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso

a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti

nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che le due ordinanze di remissione devono essere interpretate nel

senso che, col richiamo alla sentenza n. 371 del 1996, si siano

intesi evocare quali parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

alla luce dei quali quella pronuncia è stata resa;

che, ad avviso del remittente, in tale sentenza la questione se

possa esercitare le funzioni di giudizio il giudice che abbia

concorso ad emettere sentenza di applicazione della pena nei

confronti del concorrente necessario non sarebbe stata fatta oggetto

di specifico esame;

che, invece, la dedotta questione è stata già risolta proprio

dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale si è affermato che il

principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso

giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la

responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato,

sicché tale principio può operare anche in ipotesi di concorso di

persone nel reato, allorché nei confronti di alcuni dei concorrenti

vengano celebrati distinti processi;

che, peraltro, l'incompatibilità del giudice non può essere

estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei

confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma è

circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il

processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure

incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di

una persona formalmente estranea al processo;

che accertare se in una precedente sentenza che si assuma

pregiudicante sia stata effettivamente compiuta, in ordine alla

responsabilità penale del concorrente rimasto estraneo al processo,

una valutazione suscettibile di determinare l'incompatibilità del

giudice al successivo giudizio non è compito di questa Corte, ma del

giudice a cui spetta decidere se la concreta fattispecie sia

sussumibile sotto l'art. 34, comma 2, del codice di procedura

penale, quale esso risulta a seguito della parziale dichiarazione di

illegittimità costituzionale che lo ha investito;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte