Ordinanza n. 1051/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 825/1971
- art. 23d.P.R. 643/1942
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,
nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"),
dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1942, n. 643 ("Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"),
promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bari sul ricorso proposto da Polignano
Serafina ed altro contro l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle
iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante un avviso di
liquidazione per imposta di successione, INVIM, imposte catastali e
pene pecuniarie per tardiva presentazione della dichiarazione, la
Commissione Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza in data
28 luglio 1987 (r.o. n. 49 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8
della legge 9 ottobre 1971 n. 825, nonché dell'art. 23 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643;
che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella
parte in cui, non prevedendo che le quote esenti e le aliquote
progressive (indicate nella tabella "C" allegata alla legge n. 825
del 1971) siano aggiornate ai valori corrispondenti al momento in cui
insorge l'obbligo alla denuncia, in modo da determinare un'adeguata
rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento
dell'imposta dovuta, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53
Cost., rendendo artificioso il valore dei beni caduti in successione
e quindi ingiustificato il carico tributario;
che la seconda delle disposizioni impugnate, è censurata,
sempre in riferimento ai predetti parametri costituzionali, nella
parte in cui non prevede la possibilità di graduare la sanzione, in
relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della
denuncia;
che non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano
dichiarate inammissibili o infondate;
Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a
quo attiene essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte
successorie, derivano dal fenomeno dell'inflazione;
che come questa Corte ha già affermato in precedenti occasioni
(sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 172 del 1988), gli interventi
diretti ad attenuare talune conseguenze più gravi del deprezzamento
della moneta costituiscono "il frutto di scelte politiche, riservate
alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di
provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di
ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di
massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte", e che
"... anche nel campo della legislazione tributaria questa
discrezionalità di scelte politiche non è contestabile, sia sul
piano generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse
categorie di contribuenti, sia su quello settoriale dell'applicazione
delle diverse imposte dirette e indirette";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto
riguarda l'impugnazione dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643,
non avendo in alcun modo il giudice a quo motivato la rilevanza della
relativa questione, né potendosi la stessa dedurre dal contesto
dell'intero atto di rimessione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e
8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 ("Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria") e 23 del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 ("Istituzione dell'imposta comune sull'incremento
di valore degli immobili"), sollevate in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bari con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1051 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte