Corte costituzionale

Ordinanza n. 1051/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 825/1971
  • art. 23d.P.R. 643/1942
  • art. 23d.P.R. 643/1972

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,

nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"),

dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1942, n. 643 ("Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"),

promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bari sul ricorso proposto da Polignano

Serafina ed altro contro l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle

iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante un avviso di

liquidazione per imposta di successione, INVIM, imposte catastali e

pene pecuniarie per tardiva presentazione della dichiarazione, la

Commissione Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza in data

28 luglio 1987 (r.o. n. 49 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8

della legge 9 ottobre 1971 n. 825, nonché dell'art. 23 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643;

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella

parte in cui, non prevedendo che le quote esenti e le aliquote

progressive (indicate nella tabella "C" allegata alla legge n. 825

del 1971) siano aggiornate ai valori corrispondenti al momento in cui

insorge l'obbligo alla denuncia, in modo da determinare un'adeguata

rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento

dell'imposta dovuta, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53

Cost., rendendo artificioso il valore dei beni caduti in successione

e quindi ingiustificato il carico tributario;

che la seconda delle disposizioni impugnate, è censurata,

sempre in riferimento ai predetti parametri costituzionali, nella

parte in cui non prevede la possibilità di graduare la sanzione, in

relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della

denuncia;

che non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano

dichiarate inammissibili o infondate;

Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a

quo attiene essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte

successorie, derivano dal fenomeno dell'inflazione;

che come questa Corte ha già affermato in precedenti occasioni

(sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 172 del 1988), gli interventi

diretti ad attenuare talune conseguenze più gravi del deprezzamento

della moneta costituiscono "il frutto di scelte politiche, riservate

alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di

provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di

ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di

massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte", e che

"... anche nel campo della legislazione tributaria questa

discrezionalità di scelte politiche non è contestabile, sia sul

piano generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse

categorie di contribuenti, sia su quello settoriale dell'applicazione

delle diverse imposte dirette e indirette";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto

riguarda l'impugnazione dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643,

non avendo in alcun modo il giudice a quo motivato la rilevanza della

relativa questione, né potendosi la stessa dedurre dal contesto

dell'intero atto di rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e

8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 ("Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria") e 23 del d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 ("Istituzione dell'imposta comune sull'incremento

di valore degli immobili"), sollevate in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bari con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1051 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte