Ordinanza n. 1053/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 326/1984
- art. 3legge 326/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20
maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre
1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Bosa Nicolino
contro Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 123 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il TAR della Toscana con ordinanza emessa in data 16
ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326
("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270") con
riferimento all'art. 3 Cost.;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui
richiedendo espressamente, tra i requisiti per l'immissione in ruolo
del personale insegnante, la nomina annuale conferita dal
Provveditore agli studi, creerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento in relazione a quegli insegnanti esclusi in quanto
nominati con provvedimento del Capo di istituto, attesa la
sostanziale identità di situazioni in cui si trovano entrambe le
categorie di docenti;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con
ordinanza n. 634 del 1987;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili ulteriori o
diversi da quelli già in precedenza esaminati da questa Corte;
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 6 luglio 1984,
n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n.
270"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal TAR Toscana con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1053 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte