Ordinanza n. 1055/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
promossi con ordinanze emesse il 24 dicembre 1987 (n. 2 ordinanze) e
il 19 gennaio 1988 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Gravina in Puglia,
iscritte rispettivamente ai nn. 30, 31, 80, 81 e 82 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 7 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia, in persona del vice
pretore onorario avv. Temistocle Gurrado, ha sollevato, con cinque
ordinanze di identico contenuto emesse due il 24 dicembre 1987 e tre
il 19 gennaio 1988 nel corso di altrettanti procedimenti civili,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, in
riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost. ("estesa, ove occorra,
al combinato disposto del primo comma della stessa norma e dell'art.
38 dello stesso r.d.");
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo
la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere
udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare
della pretura e dei magistrati in sottordine" - limita, fino ad
annullarla, la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario
perché lo priva di ogni autonomia, subordina il suo operato ad
assurde condizioni che potrebbero anche non realizzarsi mai, lo
esclude dal novero dei giudici perché gli nega ogni possibilità di
coadiuvare il titolare dell'ufficio: e ciò in evidente contrasto con
l'art. 106, secondo comma, della Costituzione, che prevede la nomina
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tutti
i giudizi con atti identici, conclude per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni,
possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che, pur prescindendo dal rilievo che la asserita limitazione
della potestà giurisdizionale dei vice pretori non trova riscontro
nella concreta applicazione della norma censurata (la quale, del
resto, già contiene la riserva di un "di regola"), è decisivo
osservare che l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla
discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o
meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale
facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme
di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di
quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le
funzioni loro affidate;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in
riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., dal Pretore di
Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1055 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte