Ordinanza n. 1057/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397
cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal
Tribunale di Agrigento sul ricorso proposto da Borsellino Mario ed
altra, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore
Prof. Luigi Mengoni;
Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con
ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e
397 cod. civ., in considerazione della disparità di trattamento
riservata ai minori ultrasedicenni non coniugati rispetto a quelli
che contraggono matrimonio, essendo concessa soltanto ai secondi, e
non anche ai primi, la possibilità - in base all'emancipazione
collegata ope iuris al matrimonio - di ottenere l'autorizzazione
all'esercizio di un'impresa commerciale;
che tale disparità, ad avviso del giudice remittente, risulta
ancora più evidente ove si consideri che l'emancipazione di diritto
non viene meno qualora il matrimonio sia annullato per una causa
diversa dall'età oppure ne sopravvenga lo scioglimento;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che l'emancipazione di diritto ha uno specifico
fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilità dello
stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei
genitori o alla tutela;
che, in questo senso, diametralmente opposta è la posizione del
minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi
confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del
giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo
censurabile alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost.,
l'emancipazione giudiziale essendo un istituto (soppresso dalla legge
n. 39 del 1975) diverso dall'emancipazione di diritto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di
Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1057 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte