Corte costituzionale

Ordinanza n. 1057/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397

cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal

Tribunale di Agrigento sul ricorso proposto da Borsellino Mario ed

altra, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore

Prof. Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con

ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e

397 cod. civ., in considerazione della disparità di trattamento

riservata ai minori ultrasedicenni non coniugati rispetto a quelli

che contraggono matrimonio, essendo concessa soltanto ai secondi, e

non anche ai primi, la possibilità - in base all'emancipazione

collegata ope iuris al matrimonio - di ottenere l'autorizzazione

all'esercizio di un'impresa commerciale;

che tale disparità, ad avviso del giudice remittente, risulta

ancora più evidente ove si consideri che l'emancipazione di diritto

non viene meno qualora il matrimonio sia annullato per una causa

diversa dall'età oppure ne sopravvenga lo scioglimento;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che l'emancipazione di diritto ha uno specifico

fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilità dello

stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei

genitori o alla tutela;

che, in questo senso, diametralmente opposta è la posizione del

minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi

confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del

giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo

censurabile alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost.,

l'emancipazione giudiziale essendo un istituto (soppresso dalla legge

n. 39 del 1975) diverso dall'emancipazione di diritto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1057 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte