Ordinanza n. 1058/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 648/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 648 (Riordinamento dei fondi di previdenza e
armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) in relazione alla
l. 9.10.1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma Tributaria), promosso con:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1986 dalla Corte dei Conti nel
giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle Finanze resi dal
conservatore dei registri immobiliari di Firenze dott. De Feo Pietro,
iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 settembre 1988 dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra il Fondo di Previdenza a favore
del Ministero delle Finanze e Guglielmino Paolo, iscritta al n. 174
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Prof. Luigi Mengoni;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 novembre
1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost., nella parte in cui prevede che, in favore del Fondo di
previdenza del personale periferico delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari (ora confluito, per effetto del d.P.R. n. 211
del 1981, nel Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle Finanze), sul totale lordo degli emolumenti spettanti al
conservatore dei registri immobiliari (c.d. emolumenti ipotecari)
"venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col
decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2":
aliquota fissata nella misura del 30% dal d.m. 2 marzo 1973 e
applicata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1973 (data di
entrata in vigore del d.P.R. n. 648 cit.) al 25 novembre 1973, data
di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha
ripristinato l'aliquota precedente del 10% stabilita dalla legge n.
545 del 1971;
che la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di
Roma con ordinanza del 29 settembre 1987, pervenuta alla Corte
costituzionale il 7 aprile 1988;
che la norma impugnata è ritenuta dai giudici remittenti
viziata da eccesso di delega, in relazione agli artt. 1 e 11 n. 5
della legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825 per la riforma
tributaria, sia perché "la delega conferita per la riorganizzazione
delle casse mutue tra il personale non appare comprendere (a parte il
dubbio sulla riferibilità ai fondi di previdenza) il potere di
disciplinare, addirittura in aumento, l'aliquota dei contributi
gravanti sugli emolumenti di cui è causa", sia perché la norma
delegante prevede solo l'"armonizzazione delle tabelle dei tributi
speciali", dai quali si distinguono gli emolumenti spettanti ai
conservatori dei registri immobiliari;
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;
Considerato che i due giudizi, avendo il medesimo oggetto, vanno
riuniti e decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata dichiarata infondata da questa
Corte con la sentenza n. 414 del 1988;
che le odierne ordinanze di rimessione ripetono i medesimi
argomenti già esaminati nei giudizi precedenti, definiti dalla
sentenza citata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648
("Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle
tabelle dei tributi speciali") sollevata, in riferimento agli artt.
76 e 77 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1058 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte