Ordinanza n. 1059/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza
emessa il 4 giugno 1987 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso
proposto da Fornelli Domenico contro il Ministero di Grazia e
Giustizia, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il dott. Domenico Fornelli, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, presentava
in data 27 giugno 1986 domanda di trasferimento al posto di Avvocato
generale presso la Corte di Appello di Torino, la cui vacanza era
stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e
Giustizia del 10 giugno 1986 (pervenuto presso il suo ufficio il 24
giugno);
che, venuto a conoscenza dell'assegnazione al posto da lui
ambito di altro magistrato da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura, impugnava dinanzi al T.A.R. del Piemonte detto
provvedimento, nonché la circolare dello stesso Consiglio n. 2151
del 1982, sostenendo, per quanto qui interessa, che l'art. 192 del
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario andasse
interpretato, contrariamente a quanto disposto dalla predetta
circolare, nel senso che il termine di dieci giorni per la
presentazione delle domande di trasferimento dovesse decorrere dal
giorno in cui il Bollettino Ufficiale perviene all'ufficio di
appartenenza e non da quello in cui il Bollettino stesso è
pubblicato;
che il T.A.R. adito, con ordinanza del 4 giugno 1987 (pervenuta
alla Corte il 25 marzo 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 192 ord. giud., in riferimento
all'art. 3 Cost. e "ai principi che devono informare la funzione
legislativa";
che il giudice remittente, premesso che sia la lettera che la
ratio della norma censurata inducono a ritenere che il dies a quo per
la presentazione delle domande di trasferimento debba coincidere
effettivamente con la data di pubblicazione del bollettino, ritiene
che la norma stessa violi l'art. 3 Cost., sia perché crea disparità
di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi ai quali il
bollettino pervenga in date diverse (spesso in notevole ritardo), sia
in quanto è priva di quella necessaria logica e ragionevolezza
interna, che devono favorire il raggiungimento dei fini perseguiti
dalla ratio legis;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, in primo luogo, la norma censurata non collide con
alcun canone di ragionevolezza, bensì, nel prevedere un dies a quo
unico e certo per la presentazione delle domande, è chiaramente
improntata a principi di obiettività e di sicurezza giuridica, anche
a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;
che, in secondo luogo, la denunciata diversità di trattamento
tra magistrati di uffici diversi a seconda delle diverse date in cui
perviene il bollettino non è riconducibile alla norma censurata in
sé considerata, ma costituisce una mera disparità di fatto dovuta
al pratico funzionamento di un servizio, come tale inidonea a
sorreggere censure di costituzionalità, in quanto, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente ord. n. 505
del 1987), al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto
di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per
sé arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative
alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità
della norma;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
("Ordinamento giudiziario"), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal T.A.R. del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1059 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte