Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 977/1967

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,

primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del

lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dal pretore di Genzano di

Roma nel procedimento penale a carico di Massa Edera, iscritta al n.

435 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal pretore di Fondi nel

procedimento penale a carico di Fortucci Giovanni, iscritta al n. 458

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze, di cui in epigrafe, dei

pretori di Genzano e di Fondi è stata sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967,

n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),

nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000

dell'ammenda comminata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al

precedente art. 3;

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 45 del 12 marzo 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967,

n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte