Ordinanza n. 106/1984
Altra decisione · depositata il 11/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 9d.l. 688/1982
- art. 9legge 873/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
D.P.R. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Pretore di Menaggio nel
procedimento penale a carico di Puricelli Oscar ed altri, iscritta al
n. 842 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;
2) ordinanze emesse il 7, l'11 e il 27 ottobre 1982 dal Pretore di
San Donà di Piave nei procedimenti penali a carico di Michelin Mario,
Tonon Fabrizio e Dalla Via Giancarla, iscritte ai nn. 927, 928 e 929
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
3) ordinanze emesse il 15 novembre e 19 ottobre 1982 dal Pretore di
Padova nei procedimenti penali a carico di Bettonte Cecilia ed altri e
Peron Laura ed altri, iscritte ai nn. 45 e 48 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 149 e
163 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 16 novembre 1982 dal Pretore di Nereto nel
procedimento penale a carico di Camaioni Rapetta Giovanni, iscritta al
n. 105 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le sette ordinanze in epigrafe, i Pretori di
Menaggio, di San Donà di Piave, di Padova e di Nereto hanno, sotto
vari profili, denunciato di incostituzionalità l'art. 9, contenente
disposizioni in tema di condono edilizio, del D.L. 30 settembre 1982,
n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), per contrasto
con gli artt. 3, 25, 77, 79 e 101 della Costituzione;
e che nei relativi giudizi non vi è stata costituzione di parti,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato, per altro, che nel corso dei giudizi stessi è
sopravvenuta la l. 27 novembre 1982, n. 873 che, nel convertire il
predetto D.L. n. 688, ne ha soppresso proprio l'art. 9;
che va, perciò, disposta la restituzione degli atti ai giudici a
quibus perché rivalutino la rilevanza dalle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Menaggio, di San
Donà di Piave, di Padova e di Nereto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte