Ordinanza n. 106/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 53legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con
ordinanze emesse dal Pretore di Olbia il 20 giugno 1984, dal Pretore di
Lugo il 18 ottobre 1984, il 14 marzo 1985 ed il 28 marzo 1985, dal
Pretore di Città di Castello il 26 aprile 1985 e dal Pretore di
Camposampiero il 12 giugno 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 241,
407, 408, 409, 410, 411, 428 e 577 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 202 bis, 250
bis, 273 bis, 285 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Olbia, con ord. 20 giugno 1984 (n.
241/1985), il Pretore di Lugo, con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985),
con ord. 14 marzo 1985 (n. 408/1985) e con tre ordinanze datate 28
maggio 1985 (nn. 409-410 e 411/ 1985), il Pretore di Città di Castello
con ord. 26 aprile 1985 (n. 428/1985), il Pretore di Camposampiero con
ord. 12 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 10 settembre 1985, ed
iscritta sotto il n. 577/1985) sollevavano questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77, primo e secondo comma, l. 24 novembre
1981, n. 689 con riferimento all'art. 3 Cost.,
che il Pretore di Lugo impugnava altresl', in tutte le sue
ordinanze, anche l'art. 53, primo comma, legge citata, mentre il
Pretore di Città di Castello faceva riferimento anche ai parametri di
cui agli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost.,
che tutti i predetti magistrati lamentavano in sostanza nelle
ripetute ordinanze che il legislatore abbia ritenuto di ammettere alla
sostituibilità della sanzione reati che comportano pene detentive, e
non i reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in
alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in
quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria,
che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio innanzi
a questa Corte, benché tutte le ordinanze sieno state regolarmente
notificate, comunicate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Considerato che, identiche essendo le questioni sollevate, i
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza,
che la questione peraltro è stata già decisa da questa Corte con le
sentenze 18 maggio 1984, n. 148 e 12 novembre 1985 n. 292, e che le
ordinanze attuali non hanno prospettato profili nuovi o diversi, in
guisa che la Corte non trova motivi per discostarsi dai precedenti
giudizi,
che, pertanto, va ora dichiarata la manifesta inammissibilità
delle sollevate questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre
1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Olbia con ord. 20 giugno 1984
(n. 241/1985), dal Pretore di Lugo (anche nei confronti dell'art. 53,
primo comma, stessa legge), con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con
ord. 14 maggio 1985 (n. 408/85) e con tre ordinanze datate 28 marzo
1985 (nn. 409-410-411/85), dal Pretore di Camposampiero con ord. 12
giugno 1984 (n. 577/85), con riferimento all'art. 3 Cost., nonché dal
Pretore di Città di Castello anche con riferimento agli artt. 24 e 27,
terzo comma Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte