Ordinanza n. 106/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1423/1956
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 19legge 152/1975
- art. 13legge 327/1988
citata
- art. 1legge 575/1965
- art. 24legge 152/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dalla Corte di
cassazione nel procedimento penale a carico di Santoriello Antonio,
iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva
impugnato un decreto della Corte d'appello di Salerno, confermativo
della misura di prevenzione comminatagli - consistente nella
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di
soggiorno nei comuni delle Regioni Campania, Lazio, Basilicata e
Calabria - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 6 marzo
1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
che il giudice a quo osserva come la norma stessa inizialmente
descrivesse tre ipotesi di pericolosità sociale (normale, intermedia
e particolare) riferibili ai soggetti previsti nell'art. 1 della
legge medesima nonché agli indiziati di appartenenza ad associazioni
di tipo mafioso ex art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, alle
quali si correlano, rispettivamente, la sorveglianza speciale, la
sorveglianza con il divieto di soggiorno ed infine l'imposizione
dell'obbligo di soggiorno;
che, a parere del giudice rimettente, il suddetto quadro
normativo avrebbe subito uno sconvolgimento con l'emanazione degli
artt. 20 e 24 del decreto-legge n. 152 del 1991, i quali non
prevedono più - sia pure allo scopo di evitare infiltrazioni mafiose
in altre parti del territorio - il divieto di soggiorno per gli
indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, certamente
"portatori di una carica di pericolosità sociale più allarmante" di
quella di coloro che possono invece ancora essere assoggettati a tale
misura;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale
preliminarmente ha contestato il presupposto ermeneutico della Corte
di cassazione ed eccepito l'inammissibilità della questione;
che, secondo l'Avvocatura, il trattamento riservato ai soggetti
indicati nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956
sarebbe parificato a quello dei presunti mafiosi, con esclusione di
ogni disparità;
che, infine, a parere dell'Autorità intervenuta, l'opzione
legislativa, motivata dal rischio di "esportazione" del fenomeno
mafioso, avrebbe eliminato la misura del divieto di soggiorno non in
una logica di tutela dei soggetti interessati, ma per ragioni di
politica criminale fondate sulla specificità del fenomeno mafioso e
pertanto sarebbe da escludere la comparabilità delle situazioni,
rispettivamente, del mafioso, al quale si applicherebbe l'obbligo di
soggiorno (con la scelta se nel comune di residenza o in altro
comune) e del non-mafioso al quale sarebbe comminato il divieto di
soggiorno;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare
circa la rilevanza della questione, non offre elementi atti a
consentire una completa valutazione della fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
che, in particolare, non è dato conoscere - come rileva
esattamente l'Avvocatura dello Stato e come appare più probabile -
se il caso in esame riguardi una delle ipotesi di pericolosità di
cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ovvero
la categoria dalla stessa norma contemplata sub 3);
che, in riferimento alla prima delle due eventualità,
risulterebbe applicabile l'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n.
152, come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
il quale estende le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575,
alle persone qualificate pericolose a termini dei citati numeri 1) e
2);
che, ciò premesso, verrebbe altresì in evidenza l'art. 24 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203) dettato per regolare la situazione di chi - versando
nelle condizioni soggettive di cui sopra - si trovasse sottoposto a
divieto di soggiorno;
che, pertanto, il sindacato richiesto a questa Corte riveste
un'efficacia meramente ipotetica nel giudizio in corso davanti al
giudice a quo, onde il giudizio di costituzionalità non può essere
ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte