Ordinanza n. 106/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 589Codice penale
- art. 590Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di
Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta
al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per
le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il
reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
che a tal proposito il giudice a quo ha osservato che, per
effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina
dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre è esclusa
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni
personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa
esclusione non opera per il più grave reato di omicidio colposo
determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal
modo una irragionevole disparità di trattamento, considerato che la
norma censurata espressamente prende in considerazione la gravità
delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che
le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato
previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro, cosicché risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione
oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta
disparità di trattamento in relazione al più grave reato di
omicidio colposo, quando il fatto è stato commesso con violazione
delle medesime norme;
e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte