Ordinanza n. 1068/1988
Altra decisione · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso
con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David
Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi
per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento
intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli "con motivazione
disciplinare", senza previa contestazione dell'addebito e audizione a
difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della
legge 20 maggio 1970 n. 300, nella "parte in cui esclude
l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con
meno di sedici dipendenti";
Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati
due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a)
se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento
contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi
dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b)
se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo -
senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione
speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in
tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedimentali
previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di
preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del
lavoratore;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore
di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1068 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte