Ordinanza n. 1069/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 47/1985
- art. 34legge 47/1985
- art. 35legge 47/1985
- art. 38legge 47/1985
- art. 44legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 17legge 10/1977
- art. 20legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35,
38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre
1987 dal Pretore di Nola nel procedimento penale a carico di Falco
Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli
31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte
in cui non ammetterebbe ad oblazione la lottizzazione abusiva
negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti,
così come invece consente per la lottizzazione abusiva realizzata
con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
modificato dall'art. 20 della legge impugnata, in conseguente
violazione dell'art. 3 Cost.;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
richiesto declaratoria d'inammissibilità della questione o, in ogni
caso, d'infondatezza;
Considerato che questa Corte ha ripetutamente dichiarato
inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i giudici
a quo si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva
negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti, senza
tenere conto che l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la
fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva" esclusivamente a
quella lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la
vendita del terreno in lotti, abbia sostanzialmente predisposto
l'illecita trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
(cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988),
che, però, una siffatta predisposizione può essere desunta
soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione: sempreché il tutto, in
relazione ad elementi riferiti agli acquirenti, denunci in modo
univoco la destinazione a scopo edificatorio;
che di tutti tali elementi nemmeno l'attuale ordinanza reca
traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non è in grado di
valutare la rilevanza della questione per insufficienza della
motivazione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza
23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1069 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte