Ordinanza n. 107/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre
1970 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Coppedé
Fernando, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che il pretore di Pisa, con ordinanza dell'11 novembre
1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
236 del codice di procedura penale, concernente la facoltà d'arresto
in flagranza di reato, spettante agli agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria e della forza pubblica;
che, secondo il giudice a quo, la detta facoltà sarebbe in
contrasto con l'art. 13, commi primo, secondo e terzo, della
Costituzione, perché le ipotesi previste dalla norma impugnata non
presenterebbero i requisiti di eccezionalità, necessità, urgenza e
tassatività richiesti dal citato precetto costituzionale per
l'adozione di provvedimenti provvisori di restrizione della libertà
personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Considerato che la questione è identica a quella già esaminata e
dichiarata infondata con la sentenza n. 173 del 1971, che ha
riconosciuto la sussistenza dei requisiti suddetti nella norma
impugnata;
che non vi sono motivi per discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 13 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe, e già dichiarata non fondata con la sentenza del 5 luglio
1971, n. 173.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte