Ordinanza n. 107/1982
Altra decisione · depositata il 27/05/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 121legge 38/1982
- art. 12legge 38/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato
dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli
autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse il 4 e l'11
aprile 1981 dal pretore di Orvieto, il 25 marzo 1981 dal pretore di
Cosenza e il 7 luglio 1981 dal pretore di Livorno rispettivamente
iscritte ai nn. 575, 576, 661 e 707 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 e 357 del
1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in
relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle
norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato
con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5
della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con
l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque
circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso
complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con
sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze
nn. 147,167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del
1981, 4 del 1982;
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate
ordinanze il predetto testo dell'art. 121 del t.u. delle norme sulla
circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10
febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro, prevede l'applicazione
della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la
circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso
complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo
gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a
seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30
quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,
infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite
minimo ed uno massimo;
Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a
quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto della norma
sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di
Cosenza Livorno ed Orvieto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte