Ordinanza n. 107/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1991 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990
dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia
nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo ed altro,
iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia,
con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 nel procedimento penale a
carico di Puglisi Carmelo e altro, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 101, secondo
comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in quanto subordina
la determinazione della pena alla volontà delle parti anziché a
quella della legge penale incriminatrice; con la conseguenza che lo
stesso art. 444 c.p.p. "teoricamente" consentirebbe "la copertura di
eventuali responsabili di un qualsiasi reato simulatamente ascritto
all'imputato nell'ipotesi in cui all'accertamento dei fatti può
pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale";
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p.,
sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313; mentre la
ulteriore doglianza è posta senza indicazione di parametri
costituzionali di confronto e attiene palesemente a circostanze di
fatto del tutto ininfluenti nel giudizio di legittimità
costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, c.p.p., sollevata, in riferimento
all'art. 101, secondo comma, Cost., dal Vice pretore onorario di
Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe perché
già dichiarata non fondata con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente e redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte