Ordinanza n. 107/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 181Codice di procedura civile
- art. 309Codice di procedura civile
- art. 4legge 534/1995
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 181legge 534/1995
citata
- art. 16legge 432/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo
comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4,
comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)
e dell'art 309 del codice di procedura civile, promossi con n. 21
ordinanze emesse il 28 giugno, il 10 luglio (n. 2 ordinanze), il 28
giugno (n. 2 ordinanze), il 18 maggio, il 22 maggio, il 10 luglio, il
17 giugno, il 5 giugno, il 9 luglio, il 7 ottobre, il 18 maggio (n.
2 ordinanze), il 22 ottobre, il 7 ottobre (n. 2 ordinanze), il 22
ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 9 dicembre 1996 (n. 2 ordinanze) dal
pretore di Monza, rispettivamente iscritte ai nn. 1261, 1262, 1263,
1264, 1265, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1346, 1347, 1348 del
registro ordinanze 1996 ed ai nn. 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il pretore di Monza, con ventuno ordinanze di
contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti
procedimenti civili, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo
comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile nel
testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181;
che il giudice a quo, dopo aver brevemente ricostruito l'iter che
ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre
1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la
norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della
legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di
conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione
della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la
cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una
successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere
deve dare comunicazione alle parti costituite;
che nelle ordinanze di rimessione il pretore, oltre a dubitare
della legittimità costituzionale della norma impugnata in
riferimento all'art. 97 Cost., ha rilevato che la medesima si
porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3, secondo comma, e 24,
primo comma, della Costituzione, perché il dilazionamento dei tempi
del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori,
determinerebbe una lesione dell'effettività della tutela
giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse
finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la
funzionalità del servizio giustizia;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che questa Corte, con ordinanza n. 7 del 1997, ha già dichiarato
la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimità
costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo
pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;
che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di
rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi
anzi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze,
già oggetto dell'indicata decisione di questa Corte;
che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, zdichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma,
del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma
1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del
codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3,
secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore
di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte