Ordinanza n. 107/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) e 379, comma 1, del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il
6 febbraio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento penale a
carico di Centorbi Francesco, iscritta al n. 353 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un procedimento penale a carico di un
automobilista per guida in stato di ebbrezza - il pretore di Milano,
con ordinanza emessa il 6 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
"nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica
tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la
mera facoltà";
che, secondo il rimettente, con la norma impugnata il
legislatore avrebbe optato per una nozione "elastica" dello stato di
ebbrezza, concepito come realtà fisio-psichica non ancorata a
precisi riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di
indici di fatto, dai quali inferire l'esistenza di uno stato di
consistente alterazione di natura psichica caratterizzato dalla
perdita di un'adeguata capacità valutativa concernente il mondo
fenomenico circostante;
che in ciò sarebbe ravvisabile una distonia rispetto al
quadro normativo approntato dall'art. 379 del regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada, in cui sembra al contrario
che il legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione
oggettiva dello stato di ebbrezza, vincolata ad un preciso dato
quantitativo, consistente nel raggiungimento di parametri
predeterminati, potendosi considerare l'interessato in stato di
ebbrezza esclusivamente nel caso di raggiungimento della soglia data,
indipendentemente dalla presenza o meno di quei sintomi, di profilo
soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il suddetto stato di
alterazione qualora non si sia fatto uso dell'etilometro;
che - rilevato come l'adozione in concreto dell'uno anziché
dell'altro criterio sia di fatto affidata ad un'insindacabile scelta
del pubblico ufficiale - il rimettente sospetta la violazione, da
parte della denunciata norma, del principio di certezza e
tassatività della fattispecie penale, attesa la mancanza di una
sufficiente nitidezza dei contorni della nozione dello stato di
ebbrezza, la quale non può che essere unica e non deve risentire
delle opzioni dei singoli organi accertatori;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della
sollevata questione.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso
rimettente sulla base di eguali considerazioni, è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 149 del 1998, peraltro
pronunciata in data successiva alla proposizione dell'odierno
incidente di costituzionalità;
che, in tale sede, questa Corte ha rammentato di avere già
precisato, nella sentenza n. 194 del 1996 (ignorata dal rimettente),
che il voler ancorare il dubbio di costituzionalità esclusivamente
al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il
frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che
"le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso
dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro
non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del
convincimento del giudice";
che il rimettente cade nel medesimo errore, scambiando, in
ultima analisi, l'a'mbito di discrezionalità relativa alle tecniche
di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero
piano probatorio) con l'asserita mancanza di oggettiva certezza e
tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale;
che, d'altronde, va ancora ribadito come solo al legislatore
sarebbe dato trasformare in obbligo la facoltà prevista dalla
denunciata norma, al fine del preteso recupero di detta oggettiva
certezza, trattandosi infatti di previsione attinente alla sfera
delle prove, certamente non ottenibile attraverso una pronuncia
manipolativa di questa Corte;
che, pertanto, la questione è da dichiarare manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte