Ordinanza n. 107/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81legge 448/1998
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 2033Codice civile
- art. 81legge 449/1998
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo legge
finanziaria 1999) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal
Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra il Consorzio
Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici e
l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'avvocato della
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza del 18 maggio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 449 (rectius: n. 448) (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), nella parte in
cui prevede che sulle somme da rimborsare da parte degli enti
impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda
dell'esito del contenzioso, "non sono comunque dovuti interessi";
che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso
promosso dal Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed
Elettronici (CIRIEE) Soc. coop. a r.l. contro l'I.N.P.S. e contro
l'I.N.A.I.L., rivolto ad ottenere la restituzione dei contributi e
premi indebitamente versati nell'erroneo presupposto di essere tenuto
a corrispondere i maggiori contributi e premi propri del settore
industria;
che il giudice, con sentenza non definitiva del 29 marzo
2000, n. 454, dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va
inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese
artigiane previste dalla legge, condannava gli istituti convenuti
alla restituzione dei contributi e premi indebitamente versati a
seguito della domanda di condono contributivo in data 30 aprile 1993;
che la condanna al pagamento delle somme di cui alla citata
sentenza fa riferimento al solo capitale e non anche agli interessi
pure richiesti dal consorzio ricorrente, non avendo il giudice
pronunciato sugli accessori del credito impugnato in quanto
l'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 stabilisce che, in materia di condono previdenziale, "sulle
eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a
seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti
interessi";
che, secondo il giudice a quo la rilevanza della questione
sollevata discenderebbe dalla circostanza che il consorzio ricorrente
ha chiesto la corresponsione degli interessi e la domanda dovrebbe
essere respinta, avendo la norma impugnata escluso la debenza di una
qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi di contributi
versati a seguito di condono, e di accertamento negativo dell'obbligo
contributivo;
che al giudice rimettente la disciplina impugnata appare in
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto gravemente e
ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto alla disciplina
generale della restituzione di contributi previdenziali indebitamente
versati, ma anche rispetto alla disciplina generale dell'indebito
oggettivo, ex art. 2033 c.c., da considerarsi come primario tertium
comparationis;
che la violazione dei su richiamati parametri costituzionali
deriverebbe dall'ingiustificata esclusione degli interessi legali che
dovrebbero decorrere dalla data della domanda amministrativa
nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'I.N.P.S., di
contributi previdenziali indebitamente versati;
che, sul punto, il Tribunale di Parma richiama la sent.
n. 417 del 1998 di questa Corte, nella quale, in materia di
contributi indebitamente versati all'I.N.P.S. da artigiani, da
restituire senza corresponsione di interessi a norma dell'art. 7,
ultimo comma, legge n. 463 del 1959, si è affermato che "il vulnus
recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva
non già dall'esclusione degli interessi legali, bensì
dall'esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non
riconosce neppure in misura ridotta";
che si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che
la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, in ogni caso,
infondata;
che, ad avviso dell'I.N.P.S., per poter affermare la
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale,
l'ordinanza di rimessione doveva dar conto della ricorrenza, nel caso
di specie, dei presupposti di fatto previsti dal predetto art. 81,
comma 9, e cioè, in particolare, della corretta e tempestiva
apposizione della clausola di riserva da parte della società
istante, al momento in cui la stessa presentò all'I.N.P.S. la
domanda di condono previdenziale;
che, dunque, la norma ricavabile dall'art. 81, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 non riguarderebbe ogni caso di condono
previdenziale, ma solo quella particolare fattispecie caratterizzata
dall'apposizione di una clausola di riserva di ripetizione all'esito
del giudizio instaurato o istaurando;
che, nel merito, a giudizio dell'I.N.P.S., la questione
sarebbe in ogni caso infondata, in quanto la prevista esclusione
degli interessi, ad opera della norma impugnata, sarebbe frutto di
discrezionalità legislativa non trasmodante in irrazionalità,
contemperando diverse esigenze giuridicamente rilevanti, una delle
quali è rappresentata dall'equilibrio finanziario e organizzativo
degli enti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, contestando, in particolare, che vi sia quell'omogeneità di
situazioni da regolare legislativamente in modo uniforme e coerente,
che consentirebbe, ai fini della applicazione del principio di
eguaglianza, l'utilizzazione, come tertium comparationis delle norme
che riguardano altre ipotesi di somme versate indebitamente a titolo
di contributi previdenziali;
che, a giudizio della difesa erariale, il mancato
riconoscimento degli interessi sulle somme eventualmente da ripetere
agli esiti del contenzioso risponderebbe a criteri di equità e
sarebbe coerente sotto il profilo logico-giuridico, in quanto non si
comprenderebbe quale utilità possa avere l'ente creditore nel
ricevere a tacitazione della sua pretesa una somma ridotta rispetto a
quella che sarebbe dovuta in mancanza di condono, se poi la somma
deve essere restituita con l'aggiunta dei frutti e degli interessi
legali dalla domanda di restituzione dell'indebito.
Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità costituzionale
dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nella parte in cui prevede che sulle somme da rimborsare da
parte degli enti impositori e versate a seguito di condono
previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, "non sono
comunque dovuti interessi";
che l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
esclude la corresponsione di interessi per l'ipotesi del rimborso di
somme indebitamente versate a seguito di condono previdenziale,
facendo riferimento alla clausola di riserva di ripetizione apposta
alla domanda di condono;
che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione
sull'apposizione o meno della suddetta clausola da parte della
società istante, omettendo qualsiasi indagine in ordine alla
possibile applicazione della norma anche in assenza di siffatto
presupposto;
che la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata
appare insufficiente a causa della inadeguata descrizione della
fattispecie concreta, non consentendo a questa Corte il necessario
controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Parma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte