Ordinanza n. 1075/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10
luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria"), come
modificato dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, giudizio promosso con
ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro
l'Ufficio i.v.a. della stessa città, iscritta al n. 96 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13 prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine,
con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 sul ricorso proposto da
Micoli Onorio contro l'Ufficio i.v.a. della stessa città, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio
1982, n. 429, recante "Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria", come modificato
dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516; precisamente, nella
parte in cui consente la notificazione dell'avviso di accertamento o
di rettifica da parte dell'ufficio finanziario sino alla data di
presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino
all'entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429/82;
che, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata,
rimettendo al potere dell'ufficio finanziario la facoltà, introdotta
dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento oltre la
data di entrata in vigore del decreto legge citato, sino a quella
della presentazione della dichiarazione integrativa, discriminava
ingiustificatamente i contribuenti che, pur trovandosi nella stessa
situazione, sarebbero - secondo criteri rimessi al mero arbitrio
della pubblica amministrazione - assoggettati ad una attività
accertatrice dell'ufficio, differente sotto l'aspetto temporale,
potendo così subire un trattamento illegittimamente diverso in
ordine alla determinazione del quantum dovuto a titolo del c.d.
condono tributario;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque non fondata;
Considerato che la Corte si è recentemente pronunciata in materia
dichiarando non fondata, rispetto al medesimo tributo, l'identica
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 cit., sul
rilievo che le peculiari caratteristiche dell'i.v.a., in particolare
la estrema difficoltà e la notevole complessità dell'accertamento
definitivo, rendono pienamente legittima la impugnata disciplina
sulla notificazione di detto accertamento (sent. n. 575 del 1988);
che l'ordinanza de qua non solleva profili di
incostituzionalità nuovi e, non sussistendo motivo alcuno di mutare
detta giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1075 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte