Corte costituzionale

Ordinanza n. 1079/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 162legge 312/1980

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 della l. 11

luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato"), promosso con ordinanza

emessa il 1° luglio 1987 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto

da Quaranta Bruno contro il Ministero del lavori pubblici, iscritta

al n. 294 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno

1988;

Visto l'atto di costituzione di Quaranta Bruno nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Quaranta Bruno

contro il Ministero dei lavori pubblici ed inteso ad ottenere la

riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base della

qualifica di dirigente generale, il T.A.R. del Lazio - con ordinanza

emessa in data 1° luglio 1987 - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 162 l. 11 luglio 1980 n. 312, in quanto, attribuendo in

sede di esodo volontario particolari benefici soltanto agli impiegati

del ruolo ad esaurimento, verrebbe a modificare irrazionalmente, e a

favore di questi ultimi, il rapporto con il personale appartenente

alla carriera dirigenziale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

che il Quaranta si è costituito ed ha presentato memoria in

prossimità della discussione in camera di consiglio, chiedendo

dichiararsi la fondatezza della questione, o, in subordine, una

pronuncia interpretativa di rigetto, che faccia salva la sua pretesa

sostanziale;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza

è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n.

521 del 1987;

che nella predetta decisione si è osservato come non sia

configurabile nessuna disparità di trattamento nei confronti di

coloro che sono stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente e

di coloro che, non avendo trovato capienza nella predetta qualifica

dirigenziale, sono stati promossi ispettori generali ad esaurimento;

che, infatti, le due categorie rappresentano situazioni tra loro

non omogenee e, come tali, non comparabili;

che, per conseguenza, il diverso trattamento censurato non può

considerarsi privo di giustificazione, in quanto si ricollega alle

diverse modalità di inquadramento previste per le due summenzionate

categorie ed alle quali il legislatore connette una diversa

disciplina secondo le proprie attribuzioni discrezionali;

che dalle predette considerazioni resta assorbita la censura ex

art. 97 Cost., non rivestendo la stessa carattere autonomo rispetto a

quella rivolta all'art. 3 Cost.;

Ritenuto che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti

ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata

sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, delle norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312

("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato") sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto dichiarata non fondata

con sentenza n. 521 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1079 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte