Ordinanza n. 108/1966
Altra decisione · depositata il 19/11/1966 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 luglio 1965 recante:
"Provvidenze per iniziative nel settore minerario".
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6
agosto 1965 ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi 1965, la legge
suindicata veniva impugnata in riferimento all'art. 81 della
Costituzione;
che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo
Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio
con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;
che con atto depositato il 6 giugno 1966 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso
suddetto e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in
calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;
Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato
estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte