Ordinanza n. 108/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promossi con otto ordinanze emesse il 12 maggio, 26 maggio e 9 giugno
1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti per la dichiarazione di
fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società
"Ianua", di Capuano Maria, di De Nora Emilia, di Forte Maria, della
società Latte Industriale Alimentare LAI dei fratelli Orlando, di
Crispi Gennaro e Giannino Francesca e di Caserta Luigia e Vincenzo,
iscritte ai nn. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 e 477 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal
tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di
legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui
dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del
tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla
dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa
Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di
cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate
con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte