Ordinanza n. 108/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10.
n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con cinque ordinanze
emesse il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Udine sui ricorsi di Casini Roberto, Urban Francesco e Franz Maria,
iscritte ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno
1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con cinque ordinanze emesse in data 19 gennaio 1982 e
pervenute alla Corte costituzionale in data 19 gennaio 1983, la
Commissione tributaria di primo grado di Udine ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria), per aver delegato al Governo la emanazione
delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle
sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza
determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti
dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate
in virtù di siffatta delega (artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, che prevedono appunto le sanzioni per tutte
le infrazioni contemplate nello stesso decreto);
che nei giudizi promossi con le suddette ordinanze non si è
costituita nessuna delle parti, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo
ad oggetto la medesima questione;
che ciascuna delle ordinanze denunzia indistintamente tutte le
norme contenute nel titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in
ordine a tutte le sanzioni ivi previste per tutte le infrazioni
contemplate nel decreto medesimo, senza addurre ragione alcuna circa la
rilevanza delle denunciate norme nel giudizio a quo;
che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità, per
carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione
sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O.
1983,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), sollevala - in riferimento all'art. 76 della
Costituzione - con le ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 (nn. 53, 54,
55, 56 e 57 R.O. 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Udine.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte