Ordinanza n. 108/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto
comma, e 39, prima parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
(Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
il 24 maggio 1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di
Udine sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Udine contro la Ditta
individuale Foschiatti Lucina, iscritta al n. 478 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avverso
l'accertamento induttivo in materia di IVA, nel quale si era
profilata la necessità di disporre indagini istruttorie al fine di
stabilire il numero e l'entità delle cancellature, abrasioni e
correzioni riscontrate nei registri di un contribuente per
apprezzarne l'attendibilità nonché di determinare il ricarico
applicabile ai dati di base acquisiti e non contestati, la
Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato di
ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 53, prima
parte (rectius: primo comma), della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, prima
parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel
testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "nella parte in
cui escludono che nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie,
in assenza di una specifica domanda di parte, possa procedersi a
perizia o a richiesta di assistenza di un esperto o del consulente
tecnico di ufficio, ponendone le spese in via definitiva o
provvisoria a carico dei fondi di bilancio con cui gli uffici
finanziari fanno fronte alle indagini sugli accertamenti";
che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate
comprometterebbero il diritto di difesa del cittadino-contribuente
(art. 24, secondo comma, della Costituzione), porrebbero
l'amministrazione finanziaria in una posizione di vantaggio rispetto
al privato (art. 3 Cost.) dal momento che prevedono che il giudice si
avvalga soltanto delle relazioni tecniche degli organi dello Stato
(art. 35, terzo comma, d.P.R. n. 636), che è anche parte nel
processo, ed inoltre se, in applicazione del criterio dell'onere
della prova, si dovesse respingere la pretesa impositiva, le stesse
norme renderebbero più difficoltoso il perseguimento del principio
secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art.
53 Cost.);
che non si è costituita nel presente giudizio la parte privata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto le
norme denunciate, disciplinando esclusivamente i poteri istruttori
delle Commissioni tributarie, non sembrano incidere sui poteri
processuali e sul diritto di difesa del contribuente, ed anzi il
fatto che il giudice tributario non possa disporre direttamente la
invocata consulenza tecnica, ma soltanto ammetterla ove il
contribuente la richieda ed a spese di questi, risponde al principio
della gratuità del processo tributario, cui si riconnette appunto la
previsione che il giudice si avvalga, per i necessari accertamenti
tecnici, degli organi dell'Amministrazione dello Stato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989, ha
già dichiarato non fondata la prima questione sollevata negli stessi
termini con riferimento ad uno dei parametri ora invocati (art. 24
Cost.);
che le medesime considerazioni svolte a tal proposito inducono
ad escludere anche il contrasto con il secondo dei parametri
costituzionali (art. 3 Cost.) cui fa riferimento l'ordinanza di
rimessione, perché l'acquisizione di ufficio da parte del giudice
dei necessari elementi conoscitivi tecnici, per il tramite degli
uffici statali, non concreta una violazione del principio di
uguaglianza, dal momento che non può "negarsi che il loro apporto
sia tale da assicurare quella perizia ed imparzialità," (sent. n.
560 cit.) che l'ordinanza di rimessione mette in discussione, tanto
più che l'art. 35, terzo comma, citato, nel prescrivere che la
Commissione tributaria possa richiedere "relazioni ad organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato", non prevede che il compito debba
essere espletato da organi "i quali già ebbero ad occuparsi delle
questioni da risolvere", come erroneamente si sostiene nell'ordinanza
di rinvio, ma consente invece al giudice di affidare l'incarico ad un
organo amministrativo estraneo alla controversia, il che assicura il
pieno rispetto delle garanzie proprie del processo;
che anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata
in riferimento all'art. 53 della Costituzione, non è fondata
perché, a parte la genericità con cui essa è formulata, va
rilevato che il principio della capacità contributiva riguarda la
disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla
disciplina del processo tributario, oggetto di censura;
che alle stesse conclusioni di infondatezza si deve pervenire
anche per l'altra questione - concernente l'art. 39, primo comma, del
medesimo d.P.R. n. 636 del 1972 - che il giudice a quo fa discendere
come corollario da quella relativa alla prima delle norme impugnate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre
1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del
contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte