Ordinanza n. 108/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 671Codice di procedura penale
- art. 241Codice di procedura penale
- art. 242Codice di procedura penale
- art. 260legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 259, comma
secondo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promossi con ordinanze emesse il 16 e 20 luglio 1990 dal
Pretore di Firenze nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Loris,
iscritte ai nn. 673 e 674 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che prima del dibattimento cui Loris Mazzoni, imputato di
due contravvenzioni, era stato citato secondo il vecchio rito, il
Pretore di Firenze, provvedendo su un'istanza di riunione del
giudizio ad altro, cui l'imputato era stato citato davanti allo
stesso giudice secondo il nuovo codice di procedura penale per
rispondere dell'inottemperanza all'ordine dell'autorità
amministrativa di porre fine all'attività illecita oggetto del primo
processo, con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 (R.O. n. 673 del
1990), ha sollevato, su eccezione della difesa dell'imputato,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo
comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in quanto esclude l'operatività
della connessione, e la possibilità di riunione, tra i procedimenti
che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i
quali si applica il codice di procedura penale del 1988;
che in punto di rilevanza il giudice a quo osserva come la norma
transitoria, non consentendo la riunione, esclude, sul piano del
diritto sostanziale, l'applicazione della continuazione, risolvendosi
"in una limitazione del diritto dell'imputato di più reati per i
quali pendono diversi procedimenti nello stesso stato e grado e
davanti allo stesso giudice, a chiederne la riunione, laddove ciò è
espressamente previsto dal nuovo c.p.p. agli artt. 17 e 12";
che, quanto alla non manifesta infondatezza, l'autorità
remittente, argomentando sulla base degli artt. 2, terzo comma, del
codice penale, e 25, secondo comma, della Costituzione, premesso che
la regola della retroattività della legge favorevole al reo non solo
non contrasta con il principio di irretroattività ma, insieme con
esso, rappresenta una particolare espressione del favor libertatis,
da cui entrambi discendono, lamenta che la norma denunciata, non
accogliendo il principio generale del trattamento più favorevole al
reo, realizza una disparità di trattamento fra imputati
ingiustificata ed irragionevole, collegata ad una circostanza - la
mancata contestazione di tutti i reati o sotto il vigore del vecchio
codice o sotto quello del nuovo rito - del tutto occasionale ed
indipendente dalla volontà dell'imputato;
che con successiva ordinanza (R.O. n. 674 del 1990) emessa il 20
luglio 1990, la medesima autorità, davanti alla quale il medesimo
imputato Loris Mazzoni era stato tratto a giudizio, ma secondo il
nuovo rito nell'ambito del secondo processo cui si è accennato, ha
sollevato la stessa questione, sulla base di argomentazioni di
identico tenore testuale, osservando però in particolare che
l'applicabilità dell'istituto della continuazione in sede di
esecuzione della pena in forza dell'art. 671 c.p.p. non ha incidenza
sulla rilevanza, in quanto la trattazione congiunta dei procedimenti
è comunque più favorevole per l'imputato;
che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica pronuncia;
che, quanto al riferimento all'art. 3 della Costituzione, una
volta prevista - con la normativa di cui agli artt. 241 e 242 c.p.p.,
normativa che qui non è impugnata (e ciò a prescindere da ogni
dubbio sulla fondatezza di una sua eventuale impugnazione: cfr.
ordinanza n. 180 del 1990, in motivazione) - la possibilità della
coesistenza, anche per fatti analoghi, di processi regolati da riti
profondamente diversi (quello, introdotto dal nuovo codice,
improntato al principio di accusatorietà e caratterizzato da
semplicità e speditezza, e quello previgente), non può ritenersi
irragionevole, in relazione alla detta diversità, il divieto della
riunione fra i procedimenti stessi;
che, quanto al riferimento all'art. 25 della Costituzione -
anche a prescindere da ogni riserva sull'operatività dei principi
concernenti l'efficacia nel tempo delle norme penali sfavorevoli o
favorevoli quando si tratti di effetti svantaggiosi o vantaggiosi che
discendono da norme processuali e non già da norme sostanziali
dettate in relazione al mutato atteggiamento della coscienza sociale
relativamente al fatto tipico che ne è oggetto (sent. n. 277 del
1990) - l'applicazione della continuazione è in ogni caso possibile,
nonostante il cennato divieto di riunione, anche fra reati oggetto di
processi regolati rispettivamente dai due riti: in fase di
cognizione, nell'ipotesi che uno dei processi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, ad opera del giudice del processo
ancora in corso, secondo un principio (richiamato dalla sentenza di
questa Corte n. 115 del 1987), alla cui vigenza non è di ostacolo la
diversità dei riti; in sede di esecuzione di più provvedimenti
irrevocabili di condanna, secondo quanto espressamente disposto
dall'art. 671 c.p.p., richiamato, in riferimento all'esecuzione di
provvedimenti resi in processi regolati rispettivamente dai due riti,
dall'art. 260 delle norme transitorie;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo
comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271), sollevate dal Pretore di Firenze con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte