Ordinanza n. 108/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 238/1995
- art. 3legge 238/1995
- art. 4legge 238/1995
- art. 5legge 238/1995
- art. 8legge 238/1995
- art. 10legge 238/1995
- art. 1legge 347/1995
- art. 1legge 534/1995
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo) e del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347
(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo
processo) promossi con le ordinanze emesse il 17 luglio 1995 dal
giudice di pace di Bologna, il 21 luglio 1995 (n. 3 ordinanze) dal
giudice di pace di Riva del Garda, il 28 settembre 1995 dal giudice
di pace di San Benedetto del Tronto, il 14 luglio 1995 dal giudice di
pace di Riva del Garda, il 20 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal
giudice di pace di Riva del Garda, il 10 ottobre 1995 dal giudice di
pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 604, 721, 722, 723,
784, 802, 803, 804 e 844 del registro ordinanze 1995 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 46, 48 e 50, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Promontorio Renato
il 25 maggio 1995 avverso l'ordinanza di ingiunzione del direttore
dell'ATAC di irrogazione di una sanzione amministrativa il giudice di
pace di Bologna, con ordinanza del 17 luglio 1995, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione - questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo), disposizione questa che ha
modificato la competenza per materia del giudice di pace, al quale
sono state sottratte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni
alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e le opposizioni
alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del
1990;
che vi sarebbe - secondo il giudice rimettente - violazione del
principio di eguaglianza e del giudice naturale;
che nel corso di quattro giudizi civili (non meglio precisati),
aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze di ingiunzione, il
giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 14 e del 21
luglio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, secondo
comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77
della Costituzione - questione incidentale di legittimità
costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, cit., sia
nella sua interezza, che in particolare quanto agli artt. 1, 3, 4, 5,
8 e 10 sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza e
necessità che consente la decretazione d'urgenza;
che nel corso del giudizio di opposizione proposta da De Santis
Gabriele il 9 giugno 1995 all'ordinanza-ingiunzione emessa dal
prefetto il giudice di pace di San Benedetto del Tronto, con
ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto
1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo) per contrasto con gli artt. 77 e 97 della
Costituzione, disposizione questa, che ripete il contenuto del cit.
art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 sulla riduzione della
competenza per materia del giudice di pace;
che secondo il giudice rimettente il ricorso alla decretazione
d'urgenza è illegittimo sia perché mancano i presupposti d'urgenza
e di necessità, sia perché è violato il principio del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia;
che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il
giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 20 settembre
1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 70 e 77 della
Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale
del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., nella sua interezza,
dolendosi essenzialmente dell'incertezza conseguente al ricorso alla
decretazione d'urgenza in materia processuale;
che nel corso di un giudizio civile (non meglio precisato) il
giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 10 ottobre 1995, ha
sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione -
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., con argomentazioni
analoghe a quelle espresse dal giudice di pace di San Benedetto del
Tronto;
che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli sollevati con le
ordinanze nn. 723 e 844 del 1995, sopra indicate, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e
comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione
oggettiva;
che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità per il
giudice rimettente di motivare la rilevanza della questione di
costituzionalità con riferimento all'oggetto della controversia
della cui cognizione è investito (v., ex plurimis, ordinanze nn. 43
del 1994, 21 del 1993, 324 del 1992);
che invece i giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia
hanno omesso la motivazione sulla rilevanza non essendo in
particolare specificato il petitum e la causa petendi dei giudizi per
la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi
di costituzionalità prospettati, sicché le questioni da essi
sollevate sono manifestamente inammissibili;
che parimenti inammissibile per difetto di rilevanza è la
questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di
Bologna perché avente ad oggetto una disposizione sulla competenza
che, per essere entrata in vigore successivamente alla proposizione
del giudizio, è inidonea a far venir meno la competenza del giudice
adito non trovando essa applicazione ex art. 5 c.p.c., come del resto
ritiene lo stesso giudice rimettente;
che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di
pace di San Benedetto del Tronto è manifestamente infondata perché
- pur potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996)
alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della
legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)
- tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha già ritenuto
che la mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità non è
allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con
legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione
decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice
non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento
della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo
decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli
artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76,
77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Bologna e di Riva
del Garda con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto
1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua
interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Riva del
Garda e di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20
dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in
cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347,
sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal
giudice di pace di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte