Ordinanza n. 109/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1423/1956
- art. 5legge 1423/1956
- art. 12legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12,
primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa
Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3,
secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione.
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate
manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le
sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del
1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli
artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76
del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte