Ordinanza n. 109/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
citata
- art. 31legge 87/1953
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il
25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta
a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per infortuni e
malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1974, depositato in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi
1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Abruzzi;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la difesa della Regione Abruzzi si è costituita in
giudizio il 5 ottobre 1974, cioè tardivamente (oltre 20 giorni dopo il
deposito del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato
avvenuto il 22 agosto 1974);
Rilevato che secondo la difesa regionale il termine sarebbe sospeso
per ferie in base alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e comunque non
avrebbe natura perentoria almeno per la parte convenuta.
Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (sentenze
n. 15 del 1967, n. 18 del 1970, n. 30 del 1973 e n. 174 del 1974), che
detta legge n. 742 del 1969 si riferisce alle sole giurisdizioni
ordinaria e amministrativa, non potendo essere estesa ai procedimenti
che si svolgono dinanzi a questa Corte e che, come la Corte
costituzionale ha sempre ritenuto, i termini per la costituzione in
giudizio presso di essa sono perentori per tutte le parti.
Ritenuto che è rilevabile d'ufficio il quesito relativo
all'eventuale inammissibilità del ricorso proposto dallo Stato in
quanto non sarebbe stata impugnata innanzi a questa Corte la delibera
24 aprile 1974 con la quale la Regione Abruzzi avrebbe riapprovato il
disegno di legge in questione a seguito del rinvio per nuovo esame
disposto dal Commissario del Governo in data 19 gennaio 1974;
che appare necessario acquisire all'uopo copia autentica di tutte
le delibere del Consiglio Regionale d'Abruzzi concernenti il disegno di
legge per cui è causa e delle note con le quali il Commissario del
Governo per la Regione Abruzzi ha rinviato ad un nuovo esame del
Consiglio regionale la delibera poi impugnata.
Visti gli artt. 31 e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 12 e 23
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività la costituzione in giudizio
della Regione Abruzzi;
sospende ogni altra decisione, che resta impregiudicata;
richiede alla Regione Abruzzi di trasmettere a questa Corte i
documenti sopra indicati entro novanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte