Ordinanza n. 109/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 525/1982
usata come parametro
citata
- art. 1Codice civile
- art. 2Codice penale
- art. 2621d.P.R. 525/1982
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo
comma, del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per
reati tributari), promosso con l'ordinanza emessa il 17 novembre 1982
dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di
Cardoselli Giampaolo, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ordinanza del 17 novembre 1982, emessa nel
procedimento penale a carico di Cardoselli Giampaolo (in G. U. n. 149
del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 950 del 1982), il Tribunale di
Grosseto, senza indicare il capo di imputazione, sollevava, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in
cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art.
2621 n. 1 cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati
tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per
conseguirne il profitto;
che secondo il Tribunale, lo scopo di eseguire od occultare i reati
tributari di cui al primo comma dell'art. 1 cit., ovvero di conseguirne
il profitto, costituisce circostanza aggravante (art. 61 n. 2 cod.
pen.) del reato di cui all'art. 2621 n. 1 cod. civ., con la conseguenza
che nell'amnistia viene compresa un'ipotesi aggravata di reato ed
esclusa l'ipotesi semplice;
che l'irrazionale disparità di trattamento appare al Collegio
rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione
sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, e in subordine la sua
infondatezza.
Considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi
idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella
causa di merito;
che, pertanto, non è stata osservata la prescrizione dell'art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre,
nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione:
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140,
257, 259, 344 del 1983 e 44 del 1984), la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto
1982 n. 525 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di
Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte