Ordinanza n. 109/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 555/1912
usata come parametro
citata
- art. 151Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 capoverso,
della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza
italiana"), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1981 dal
Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 434 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1981;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale a carico di Brugger
Hermann, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p. mil. pace, per
non aver ottemperato alla chiamata alle armi, il Tribunale militare
territoriale di Torino, con ordinanza emessa il 14 aprile 1981, ha
sottoposto a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,
della legge 13 giugno 1912 n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza
italiana");
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione
impugnata, nella parte in cui non esime dagli obblighi del servizio
militare coloro che perdono la cittadinanza per le ragioni previste
dai nn. 1, 2 e 3 dello stesso art. 8, determina una ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti di coloro che, perdendola
invece per rinuncia, ai sensi del precedente art. 7 della stessa
legge, non sono soggetti al servizio di leva;
che la rilevanza della questione viene motivata dal fatto che
l'eventuale caducazione della norma censurata, facendo venir meno in
capo all'imputato la qualità di iscritto alla leva, ne comporterebbe
la cancellazione dai ruoli matricolari, rendendo così impossibile la
commissione del reato ascrittogli;
Considerato che l'imputato ha perso la cittadinanza italiana ai
sensi dell'art. 8 n. 1 della legge n. 555 del 1912 e che quindi la
questione, per come è stata posta nell'ordinanza di rimessione, deve
intendersi limitata a tale parte della norma;
che, peraltro, la lamentata disparità di trattamento non
attiene a situazioni omogenee in quanto, mentre la perdita della
cittadinanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge
citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode
di un duplice status civitatis: italiano iure sanguinis e straniero
iure soli, quella prevista dal n. 1 dell'art. 8 della stessa legge
attiene invece al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita,
acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e
stabilisce la propria residenza all'estero;
che, pertanto, il differente trattamento circa gli obblighi
militari è giustificato dalla obiettiva diversità delle situazioni
che si intendono disciplinare, in quanto, nel primo caso,
l'acquisizione della cittadinanza straniera, cui può conseguire per
rinuncia la perdita di quella italiana, dipende da un evento
naturale, laddove nel secondo caso è effetto di un atto volontario
che potrebbe in ipotesi anche essere strumentale;
che la questione, nei limiti in cui è stata prospettata, è
manifestamente infondata;
che, tuttavia, nonostante tali limiti, la Corte formula
l'auspicio che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica
revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento
in cui la vigente disciplina fu emanata, nonché della evoluzione dei
rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la
libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo così inattuali
disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della
società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti,
quelle cautele che l'avevano ispirata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza italiana"), sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale militare territoriale
di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte