Ordinanza n. 109/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice
di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Sambataro Rosario Felice, iscritta al n. 690
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanze emesse il 4 ottobre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nei procedimenti
penali a carico di Adamo Gaetano e Vavassori Bruno, iscritte ai nn.
703 e 704 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16
luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale: "nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero debba motivare il diniego del consenso
all'instaurazione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato al
Giudice per le indagini preliminari che ha emesso decreto di giudizio
immediato";
che medesima questione è stata sollevata, con due ordinanze
emesse il 4 ottobre 1990, anche dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt.
3, 24, 101 e 102 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che
i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,
del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il
giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice;
che di conseguenza la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice; questione sollevata dalla Corte di
cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte