Ordinanza n. 109/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3-bislegge 27/1987
usata come parametro
citata
- art. 45legge 27/1987
- art. 1legge 27/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del
decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di
enti di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13
aprile 1987, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1993
dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Coop.
Financial Improvement Cooperative S.r.l. e Fallimento Coop. Financial
Improvement Cooperative S.r.l., iscritta al n. 732 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il tribunale di Torino con ordinanza del 19 ottobre
1993 ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure
urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito con
modifiche in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui
assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento le sole società che, senza autorizzazione, svolgano
attività corrispondente alle previsioni di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli
enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgano attività
corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui
all'abrogato art. 45 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 448;
che in tal modo si determina un'arbitraria diversità di
trattamento tra società fiduciarie di fatto (sottoponibili, ai sensi
della menzionata norma, esclusivamente a liquidazione coatta
amministrativa) ed enti di gestione fiduciaria di fatto
(assoggettabili invece a fallimento);
che tale differente disciplina è - secondo il giudice rimettente
- arbitraria ove si consideri che sia le società fiduciarie sia gli
enti di gestione fiduciaria sono esenti da fallimento e sottoposti
invece a liquidazione coatta;
che vi è quindi una ingiustificata asimmetria nel sistema
istituito dal legislatore ordinario, per effetto della quale,
nell'ambito dell'attività fiduciaria in genere, le società
fiduciarie sono soggette a liquidazione coatta con esclusione di
fallimento sia che operino con autorizzazione sia che operino di
fatto, mentre per gli enti di gestione fiduciaria, di cui
all'abrogato art. 45 cit., la sottoposizione a liquidazione coatta
con esenzione da fallimento è circoscritta ai soli enti autorizzati
essendo invece soggetti a fallimento quelli che operino di fatto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o comunque infondata nel merito, atteso che la radicale
differenza tra le società fiduciarie e gli enti di gestione
fiduciaria e la diversità organizzativa e funzionale dei due
soggetti comportano che ragionevolmente le rispettive discipline
siano e possano essere differenziate.
Considerato che la questione è ammissibile atteso che
motivatamente il tribunale rimettente ha ritenuto che nel caso di
specie la società opponente alla sua dichiarazione di fallimento
abbia svolto attività corrispondente a quella degli enti di gestione
fiduciaria;
che nel merito deve innanzi tutto considerarsi la non
assimilabilità di tali enti alle società fiduciarie dal momento che
queste ultime hanno ad oggetto l'amministrazione dei beni per conto
di terzi (oltre alle possibili attività che non rilevano), mentre
gli enti suddetti hanno ad oggetto la gestione fiduciaria dei beni
conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione (o interessi)
sicché le discipline dettate per le une e per gli altri non sono
riconducibili ad una medesima ratio e conseguentemente non è
possibile porle in comparazione per dedurne alcuna disparità di
trattamento;
che d'altra parte neppure sussiste alcuna simmetria tra la
fattispecie legale e quella di fatto giacché mentre la società
fiduciaria di fatto ha il suo referente in quella ritualmente
autorizzata, l'ente fiduciario di fatto non avrebbe analogo
corrispondente essendo stato abrogato l'art. 45 cit. proprio
dall'art. 1 del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, cit.; sarebbe stato
quindi illogico e contradditorio - come esattamente ha rilevato
l'Avvocatura dello Stato - che il legislatore, mentre abrogava l'art.
45, avesse dato rilievo ad una (non più ipotizzabile) attività
corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria in via di
estinzione come tali;
che, infine, la disposizione allegata come tertium comparationis
ha carattere eccezionale e quindi, in ragione di tale natura, non
può essere utilmente invocata per estenderne l'ambito di
operatività;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27
(Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria),
convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte