Ordinanza n. 109/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 76d.P.R. 597/1973
- art. 81d.P.R. 597/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale) e dell'art. 11, commi 5 e 9, della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Commissione
tributaria provinciale di Terni, sul ricorso proposto da Galassi
Vittorio contro la Direzione regionale delle entrate per l'Umbria,
sezione di Terni, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 299
del 2001), la Commissione tributaria provinciale di Terni -
nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso
dell'I.R.P.E.F. su somme percepite dal ricorrente a seguito della
cessione volontaria, avvenuta nel corso di un procedimento
espropriativo, di terreni agricoli con potenzialità edificatorie -
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,
comma 1, lettera f) [recte, lettera b], del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma
1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché
dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge n. 413 del 1991, in
quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
"nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di
tali articoli)";
che, nel merito, il rimettente ritiene che la fattispecie di
cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, che ha modificato
l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, con
l'introduzione della disposizione sulla tassazione delle plusvalenze
realizzate a seguito della cessione di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria, non sia "caratterizzata da sintomi di
arricchimento parassitario e non fisiologico", come le altre
considerate dal medesimo art. 81;
che, in conseguenza, le relative somme non sarebbero
significative di rendite speculative e di capacità contributiva ex
se;
che tale censura, secondo il rimettente, investirebbe, ancor
più, l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, poiché esso
assoggetterebbe ad un pari trattamento fiscale situazioni
ontologicamente diverse, "discriminando tra quanti alienano i loro
immobili volontariamente e liberamente e quanti li alienano
coattivamente", contrastando, altresì, con il principio di capacità
contributiva, in quanto l'indennità di esproprio non potrebbe
qualificarsi quale forma di arricchimento, bensì in termini di "mero
controvalore della proprietà sottratta", in assenza dei caratteri
della plusvalenza "speculativa", che connoterebbero le altre ipotesi
indicate dall'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986;
che, secondo la prospettazione del rimettente, anche
l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 contrasterebbe con
gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assumerebbe, quale
indice di ricchezza, situazioni già avveratesi e definitesi nel
tempo, a prescindere da ogni indagine circa la attualità della
capacità contributiva del soggetto, con un discrimine temporale
(31 dicembre 1988), del quale "non è dato apprezzare la
razionalità";
che, come rammenta l'ordinanza di rimessione, questioni
analoghe erano state sollevate dal medesimo rimettente e decise da
questa Corte con ordinanza n. 171 del 2000, nel senso della manifesta
inammissibilità, atteso che il giudice a quo aveva omesso di
indicare puntualmente gli elementi che lo avevano portato a
ricondurre la fattispecie sotto la disciplina delle disposizioni
denunciate.
Considerato, in via preliminare, che, diversamente da quanto
rilevato a suo tempo con l'ordinanza innanzi ricordata, il rimettente
motiva, ora, in modo non implausibile circa la rilevanza delle
questioni prospettate;
che, nel merito - per quanto riguarda le censure relative
agli artt. 81, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 11, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413 - occorre ribadire quanto già in precedenza
affermato da questa Corte (sentenza n. 410 del 1995), nel senso che
il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché
recepito in un primo momento dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(art. 76), è stato successivamente abbandonato proprio con l'art. 81
del d.P.R. n. 917 del 1986, che segue, ora, un criterio di tipo
descrittivo e classificatorio delle fattispecie, piuttosto che fare
riferimento ad una nozione generale e teorica di reddito a fini
fiscali (basata sulle impostazioni seguite dalle due diverse
prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata);
che, ai fini della nozione di diritto positivo e non
meramente teorica di reddito, occorre, pertanto, fare riferimento a
ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale
dal legislatore;
che, in relazione all'invocata lesione degli artt. 3 e 53
della Costituzione, non è irragionevole o discriminatorio, come
questa Corte ha già affermato, il fatto che la legge abbia
sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della
cessione di terreni a destinazione edificatoria, stante la oggettiva
lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di
siffatta destinazione (da ultimo, sentenza n. 171 del 2001);
che, inoltre, come questa Corte ha avuto occasione di
chiarire, l'assoggettamento ad imposizione fiscale della fattispecie
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di detti terreni, giusta
la nuova ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), della legge
n. 413 del 1991, come pure di quella, sicuramente connessa, sotto il
profilo concettuale, alla prima, delle plusvalenze derivanti da
indennità di esproprio o da corrispettivi da cessione volontaria nel
corso di procedimenti ablatori, ulteriormente addotta dal comma 5
dell'art. 11 della predetta legge, vale a determinare una più
compiuta, più rigorosa, disciplina della materia, con la previsione
di nuove ipotesi, sostanzialmente riconducibili alla medesima ratio
di quelle già disciplinate (sentenza n. 315 del 1994);
che, pertanto, le questioni predette devono reputarsi
manifestamente infondate;
che, del pari, è manifestamente infondata l'ultima delle
questioni prospettate, concernente l'art. 11, comma 9, della legge
n. 413 del 1991, in quanto, come la Corte ha più volte avuto modo di
ritenere, la limitata retroattività conferita all'imposta sulla
tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti espropriativi non appare lesiva
del principio della capacità contributiva e non urta, comunque,
contro i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato
dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), e dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge
30 dicembre 1991, n. 413, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte