Ordinanza n. 1092/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto
comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27
ottobre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti
penali a carico di Di Mauro Vito e Lo Nobile Calogero, iscritte ai
nn. 154 e 155 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con due ordinanze
del 27 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma,
del codice penale, "nella parte in cui fa divieto di concedere il
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per
ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena
accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per
emissione aggravata di assegni a vuoto";
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
e che la stessa questione è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanze n. 888 del 1988 e n. 933 del 1988 e che nelle
ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Palma di Montechiaro con due ordinanze del 27 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1092 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte