Ordinanza n. 1094/1988
Altra decisione · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 791/1981
usata come parametro
citata
- art. 6legge 48/1988
- art. 1d.P.R. 538/1980
- art. 2legge 791/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della
legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza
emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio
1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il
contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e
da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità,
vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al
"reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF",
anziché al "reddito dell'impresa", come derivante cioè
dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle
assicurazioni sociali obbligatorie;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata
contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta
ordinanza è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art.
6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito di impresa di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il
reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha
titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";
che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova
disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere
gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della
rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1094 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte