Ordinanza n. 1097/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30-terd.l. 55/1983
- art. 30-terlegge 131/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della
legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti
dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il
Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione delle Aziende Industriali
Municipalizzate di Vicenza nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalle Aziende
Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del
Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere
l'annullamento degli atti con cui venivano messi a carico delle
medesime gli importi corrispondenti ai benefici combattentistici
spettanti agli ex dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, con
ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 809/87), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della l.
26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l.
28 febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102,
103, 134, 136 e 137 Cost.;
che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto -
nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge e relativi agli oneri derivanti dai benefici
combattentistici - vulnera il diritto di agire in giudizio e quello
connesso di ottenere una pronuncia di merito spettante agli enti
onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella
sottrazione delle controversie a qualsiasi giudice, in violazione
dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilità della
funzione giurisdizionale disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.;
sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale giudizio
di legittimità costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e
137 Cost.;
che si sono costituite in giudizio le Aziende Industriali
Municipalizzate di Vicenza, chiedendo che la norma impugnata sia
dichiarata costituzionalmente illegittima;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo
per l'infondatezza della censura;
Considerato che la presente questione, ancorché formulata con
riferimento a diversi parametri costituzionali, è basata sul
medesimo presupposto interpretativo sotteso alla questione,
concernente lo stesso art. 30- ter della l. n. 131 del 1983 (di
conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55),
ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 123 del 1988;
che questa sentenza ha motivato il rigetto della questione
giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa ha infatti
chiarito che in realtà il suddetto articolo "ha inteso
esclusivamente eliminare - una volta assicurata, con l'art. 30-bis,
la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere
connesso alla corresponsione dei benefici - tutto, e solo, il
contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di
lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato
dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata
indicazione dei finanziamenti. Essa non ha inteso invece incidere
sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono
pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento
successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983;
che la medesima argomentazione vale a negare fondamento anche
alla censura oggetto del presente giudizio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30- ter della legge 26 aprile 1983
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983,
n. 55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza
locale per l'anno 1983) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102,
103, 134, 136 e 137 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Veneto,
I Sez. con ordinanza del 29 gennaio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1097 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte