Ordinanza n. 1098/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater del d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di
Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Cambi Tito ed
altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel
procedimento penale a carico di Tiralongo Teresa, iscritta al n. 206
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Avola nel
procedimento penale a carico di Tiralongo Sebastiano, iscritta al n.
293 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanze 5 febbraio (Reg.
ord. n. 206/88) e 29 gennaio 1988 (Reg. ord. n. 293/88) ha
sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione
penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, ai
sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando il differimento a
tempo indeterminato dell'esercizio dell'azione penale;
che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre
1987 (Reg. ord. n. 122/88) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22
della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui
prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo
caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel
formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche al caso
in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione
dell'opera abusiva;
che lo stesso Pretore ha sollevato, con la medesima ordinanza,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui
dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito o
eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge, e quindi entro il 22 giugno
1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a
tale data;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili
o, comunque, infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che questione identica a quella sollevata dal Pretore di Avola,
con le predette ordinanze del 5 febbraio e del 29 gennaio 1988, è
stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 704 del 1988;
che questione identica a quella sollevata dal Pretore di
Castelfiorentino, con la predetta ordinanza del 14 dicembre 1987, è
stata dichiarata infondata con sentenza n. 369 del 1988 e
manifestamente infondata con ordinanze nn. 704 del 1988 e 912 del
1988;
che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
decisioni in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni
vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) nonché dell'art. 8-quater del decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal Pretore di
Avola, con ordinanze 5 febbraio e 29 gennaio 1988 e dal Pretore di
Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1098 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte