Ordinanza n. 1099/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 648Codice di procedura civile
- art. 645Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c.,
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice
istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile
vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta
al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,
con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui
subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice
istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il
profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro
conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed inaudita altera
parte lascia il sequestrato in posizione processuale più debole
rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che
intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua
definizione con sentenza passata in giudicato;
che, secondo il giudice a quo, i dubbi di costituzionalità
della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel
subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della
cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione
del fumus boni iuris e del periculum in mora riscontrati
nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di
controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario
consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645 c.p.c. in tema
d'opposizione a decreto ingiuntivo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;
Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso
l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale
un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di
convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al
giudice istruttore o ad altra autorità giudiziaria di autonomi
poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono
l'autorizzazione, inaudita altera parte, al sequestro stesso;
che tutto ciò comporta ampie scelte discrezionali, che
competono esclusivamente al legislatore;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., sollevata dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12
dicembre 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1099 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte