Ordinanza n. 11/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 378legge 2248/1865
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici,
promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal pretore di Bozzolo
nel procedimento penale a carico di Bottoli Aldo, iscritta al n. 157
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con ordinanza in data 12 marzo 1973, emessa nel corso
del procedimento penale contro Aldo Bottoli, il pretore di Bozzolo ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378,
terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, dubitando che la norma in esame - in
quanto subordina alla valutazione discrezionale ed insindacabile del
prefetto (ora ingegnere capo del Genio civile) l'opportunità di
portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria le trasgressioni alle
leggi sulla polizia delle acque pubbliche - introduca una arbitraria ed
ingiustificata "disparità di trattamento nei confronti di quei
cittadini che violando le norme suddette, possono, ad arbitrio
dell'organo amministrativo, venire incriminati per la commissione di un
fatto reato oppure semplicemente incolpati di un illecito
amministrativo";
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata;
che non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 1963, la quale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 378, terzo comma, della legge 1865, n. 2248, all. F, sotto il
profilo, allora prospettato, di violazione dell'art. 112 della
Costituzione, ha implicitamente anche escluso - come rilevato nella
motivazione della successiva sentenza n. 115 del 1967 - il contrasto
della norma suddetta con l'art. 3 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte