Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 378legge 2248/1865

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici,

promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal pretore di Bozzolo

nel procedimento penale a carico di Bottoli Aldo, iscritta al n. 157

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con ordinanza in data 12 marzo 1973, emessa nel corso

del procedimento penale contro Aldo Bottoli, il pretore di Bozzolo ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378,

terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, dubitando che la norma in esame - in

quanto subordina alla valutazione discrezionale ed insindacabile del

prefetto (ora ingegnere capo del Genio civile) l'opportunità di

portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria le trasgressioni alle

leggi sulla polizia delle acque pubbliche - introduca una arbitraria ed

ingiustificata "disparità di trattamento nei confronti di quei

cittadini che violando le norme suddette, possono, ad arbitrio

dell'organo amministrativo, venire incriminati per la commissione di un

fatto reato oppure semplicemente incolpati di un illecito

amministrativo";

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 1963, la quale

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 378, terzo comma, della legge 1865, n. 2248, all. F, sotto il

profilo, allora prospettato, di violazione dell'art. 112 della

Costituzione, ha implicitamente anche escluso - come rilevato nella

motivazione della successiva sentenza n. 115 del 1967 - il contrasto

della norma suddetta con l'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte